Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 09 ottobre 2023, n. 9 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine introdotte dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.
Di particolare interesse il chiarimento in merito alla nuova previsione che consente di stipulare ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi (anche a scopo di somministrazione a tempo determinato), al netto di eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023 (5 maggio 2023).
Pertanto, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi, si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Per tale ragione eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati antecedentemente al 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine.
La Circolare in commento chiarisce che, a decorrere dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di ricorrere alle specifiche condizioni dell’art. 19, comma 1, Dlgs. n. 81/2015, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Pertanto:
- se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, in virtù della disposizione entrata in vigore il 4 luglio 2023, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi;
- se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 (data di conversione del decreto legge in legge n. 85/2023, dove è stata inserita la disposizione in commento) le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”.
In fine, per quanto riguarda la somministrazione – posto che per il rapporto a tempo determinato lo stesso Dlgs. n. 81/2015, rinvia al Capo III del medesimo decreto con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 – il MLPS ha chiarito:
- l’esclusione normativa dei rapporti in apprendistato nei limiti di contingentamento per la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing);
- l’assimilazione delle esclusioni dal contingentamento per tale fattispecie alla stessa stregua della somministrazione a tempo determinato al fine di favorire alcune particolari categorie di lavoratori (soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati).