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I chiarimenti dell’INL dopo la riforma del lavoro sportivo (2-2)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 26 ottobre 2023, prot. n. 460 – ha fornito delle precisazioni rispetto al contenuto della propria Circolare n. 2/2023.

Com’è noto, relativamente al lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, l’art. 28, comma 3, Dlgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Tale adempimento equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal Dlgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre 2023, l’obbligo in questione possa essere assolto entro il 30 ottobre 2023.

Ora, l’INL – con Nota prot. n. 460/2023 – ha chiarito che, sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere trasmessi mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

Infatti, per la piena operatività del Registro, si dovrà attendere l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport con cui saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui detto.
L’indicazione fornita vale solo per le comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data del 26 ottobre 2023 di pubblicazione della nota in oggetto, mentre, per quelle già avvenute, non è dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al centro per l’impiego.

Il mancato adempimento dell’obbligo comunicativo al Registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100 ad € 500, ovvero la medesima prevista per le omesse comunicazioni al CPI.

Clicca qui per leggere la circolare ufficiale.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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