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Il nuovo modulo ANPAL per la verifica dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio

In data 07 novembre 2023, ANPAL ha reso disponibile il modulo che i datori di lavoro devono produrre al Centro per l’Impiego al fine di verificare l’indisponibilità di lavoratori, già presenti sul territorio italiano, a ricoprire il ruolo ricercato, ex art. 22, comma 2, Dlgs. 286/1998 (come ribadito dall’art. 9, DPCM 27 settembre 2023).
Tale verifica, che non è richiesta per l’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali, rappresenta un passaggio fondamentale per poter richiedere successivamente il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Una volta presentata la richiesta di personale al Centro per l’impiego, la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale può ritenersi compiuta quando ricorre uno dei seguenti casi:

  •  sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del Centro per l’Impiego;
  • se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non è idoneo;
  • sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal Centro per l’Impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.

A questo punto, il datore di lavoro potrà autocertificare la sussistenza di una delle citate condizioni utilizzando il fac simile diffuso con Circolare congiunta del 27 ottobre 2023, prot. n. 5969 che dovrà essere allegato all’istanza di nulla osta al lavoro da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione.

Il modello pubblicato da ANPAL si compone:

  • dei dati del datore di lavoro (le informazioni identificative del soggetto che intende assumere lo straniero, compresi i suoi contatti);
  • del profilo richiesto (i dati relativi al numero di persone che si vuole assumere, il CCNL applicato, l’inquadramento previsto e la descrizione delle mansioni oltre alle conoscenze e patenti di guida che deve possedere il lavoratore e se risulta disponibile alle trasferte);
  • del rapporto di lavoro proposto/contratto (i dettagli della proposta di lavoro, come la data di assunzione, la sede di lavoro, l’orario di lavoro e la tipologia contrattuale che si intende stipulare).

Il datore di lavoro, infine, deve anche comunicare tempestivamente al Centro per l’Impiego:

  • l’esito del colloquio di selezione;
  • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
  • che il lavoratore inviato non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
  • che il lavoratore inviato non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure che ha rifiutato la proposta contrattuale.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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