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Pubblicato il decreto interministeriale sulla disparità occupazionale uomo-donna per il 2024

In data 21 novembre 2023, è stato pubblicato il decreto interministeriale MLPS/MEF 20 novembre 2023, n. 365, recante “Individuazione per l’anno 2024 dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

Le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità risultano:

  • membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale;
  • ingegneri, architetti e professioni assimilate;
  • operai di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende;
  • sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate;
  • artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali;
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
  • agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.

Pertanto, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, determinano la possibilità per i datori di lavoro privati di avere un incentivo occupazionale in caso di assunzione di tali soggetti.

Clicca qui per leggere il decreto

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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