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Fondoprofessioni: al via le domande di contributi per i piani formativi dei lavoratori cassaintegrati (2-2)

Fondoprofessioni ha pubblicato l’Avviso n. 9/2023 che finanzia piani formativi monoaziendali e pluriaziendali, realizzati dagli Enti attuatori, destinati ai lavoratori interessati da misure di integrazione salariale.

L’ente proponente è il soggetto che presenta il piano formativo monoaziendale o pluriaziendale al fondo.

  1. linea 1: é il singolo studio/azienda il quale rappresenta il fabbisogno dei propri dipendenti a una struttura accreditata al Fondo, detta Ente attuatore, per la realizzazione delle attività. In questo caso, l’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario. Il singolo Ente può avere solo un piano sulla linea 1 approvato;
  2. linea 2: i piani formativi potranno essere presentati da:
  1. gli enti attuatori accreditati presso Fondoprofessioni;
  2. le associazioni di categoria dei liberi professionisti;
  3. le associazioni firmatarie di protocollo d’intesa con il fondo.
  4. le costituende ATS/ATI tra studi/aziende;
  5. le fondazioni;
  6. i consorzi per i propri consorziati;
  7. gli studi professionali e le associazioni/società tra professionisti per conto di aziende che ad essi si rivolgono.

Con riferimento alla lettera a), l’ente attuatore del piano formativo dovrà coincidere con l’ente proponente.

I piani formativi sono rivolti unicamente agli studi e alle aziende iscritti a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo, che aderiscono alle iniziative promosse dagli enti proponenti.
Gli studi/aziende coinvolti sono definiti Enti beneficiari e devono essere iscritti al fondo prima dell’avvio dell’attività formativa.
I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con integrazione salariale, in costanza di rapporto di lavoro, provenienti dagli studi e dalle aziende iscritte.
Per ogni allievo deve essere raccolta e allegata alla rendicontazione la documentazione probatoria dello status di beneficiario della misura di integrazione salariale, al momento dello svolgimento dell’attività formativa.
Possono fruire della formazione anche le imprese che abbiano attivato un conto formativo individuale A.F.A.

L’ente attuatore è una struttura accreditata presso il fondo, alla quale spettano, per conto dell’ente proponente, le attività di progettazione dell’intervento, trasmissione, gestione, realizzazione e rendicontazione del piano formativo.
All’ente attuatore fa capo la gestione economica del piano formativo.
L’ente attuatore, per conto dell’ente proponente, dovrà trasmettere il piano formativo, attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, dal 4 dicembre 2023 al 16 febbraio 2024.

La documentazione da allegare al piano formativo è la seguente:

  • domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;
  • statuto, organigramma, codice fiscale e partita IVA dell’Ente proponente (per le associazioni), oppure visura camerale (per le aziende), o certificato di attribuzione della partita IVA (per gli studi);
  • eventuale dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS/ATI, sottoscritta dai rappresentanti legali degli studi e delle aziende.

La struttura del fondo verifica la correttezza/completezza della documentazione trasmessa e non saranno considerati ammissibili i piani formativi privi anche solo di uno dei documenti obbligatoriamente previsti.
Le graduatorie di ciascuna linea, delineate in seguito alla valutazione, saranno sottoposte al C.d.A. del fondo, che delibererà gli esiti dei piani formativi entro il 28 marzo 2024.
A parità di punteggio di più piani e in caso di saturazione delle risorse, il fondo si riserva di ammettere a finanziamento le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
In caso di mancata approvazione del piano, l’Ente proponente può fare ricorso mediante una lettera raccomandata A/R entro dieci giorni di calendario dalla comunicazione dell’esito al CdA. Esso esaminerà la richiesta e delibererà sul ricorso.

Clicca qui per leggere l’avviso 

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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