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Dalla legge di conversione del dl Anticipi la proroga dello smart working per il 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293 è stata pubblicata la legge 15dicembre 2023, n. 191, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Tra le altre cose, la legge di conversione del decreto legge cd. Anticipi ha proroga di tre mesi, dal 01 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, il diritto allo smart working per i genitori con figli minori di 14 anni e per i fragili del privato.
Al riguardo è opportuno ricordare che il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni spetta a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore.
Questi lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Nessuna proroga è invece prevista per il diritto al lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati cd. super fragili (cioè affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal D.M. 4 febbraio 2022, a condizione che vengano certificate dal medico).
Per tali soggetti, quindi, il diritto allo smart working scade al 31 dicembre 2023.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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