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Incentivo occupazionale Giovani (Under 36 anni) ed attività di vigilanza

L’INPS – con Messaggio del 21 dicembre 2023, n. 4618 – è intervenuto in merito alla legittima fruizione dell’incentivo occupazionale in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di Giovani Under 36 anni (in vigore fino al 31 dicembre 2023), affermando che, nell’ambito delle attività di vigilanza documentale in corso, volta al recupero dell’incentivo GECO indebitamente fruito, a fronte di una diffida regolarmente notificata, non è possibile procedere alla sola restituzione del medesimo attraverso l’inserimento del codice “M472” all’interno del flusso UniEmens ordinario in data successiva alla notifica/emissione della diffida stessa.
Nel dettaglio, se la fruizione dell’agevolazione è avvenuta in violazione dei requisiti previsti dalla normativa, sono addebitabili le sanzioni civili maturate a partire dal periodo contributivo di riferimento; nei mesi di fruizione indebita e oggetto di tutoraggio si procederà, quindi, a eliminare l’incentivo e, nel caso, a eliminare l’eventuale esposizione di restituzione dell’incentivo GECO (codice “M472”) nel DM10 in cui è stata inserita.

Contrariamente, qualora i datori di lavoro che, a seguito di tale intervento, in alternativa si trovino nella condizione di potere fruire, avendone diritto, dell’esonero “under 36”, potranno valorizzare l’esonero “under 36”, utilizzando le istruzioni operative fornite dal messaggio 3389/2021 e nella circolare 57/2023.
In particolare, la compilazione dell’elemento AnnoMeseRif, con riferimento ai mesi oggetto di recupero della fruizione dell’agevolazione, deve essere esposta in una delle denunce UniEmens riferite alle mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2024.

Clicca qui per leggere il messaggio 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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