Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
La legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) prevede delle novità in ambito:
1. previdenziale (anche relativamente agli ammortizzatori sociali)
2. pensionistico.
Nel dettaglio, con riferimento al punto 1), si segnalano le seguenti tematiche:
Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO – a decorrere dal 2024, è confermata l’istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa come misura strutturale con le modificazioni, di seguito, indicate.
Il richiedente:
- non deve beneficiare dell’Assegno di Inclusione;
- deve aver conseguito, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti (prima 50%);
- deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore ad € 12.000 euro (prima € 10.000).
L’indennità non potrà superare € 800, né essere inferiore ad € 250 mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all’apertura della partita IVA.
Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all’inflazione.
Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi – modificata la misura dell’indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1° gennaio 2024, che:
- l’indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro;
- l’indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia;
- in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera sia calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli” – per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di:
- misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;
- misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);
- trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;
- interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;
- interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.
L’INPS – con Circolare del 05 gennaio 2024, n. 5 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024.
Clicca qui per leggere la circolare
Relativamente al punto 2), si segnalano le seguenti tematiche:
Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia – il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:
- 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
- 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
- 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.
Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi – in via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.
Rivalutazione automatica delle pensioni – previsto che, per l’anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all’inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:
- 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;
- 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;
- 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;
- 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
Per i trattamenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), l’aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.
Modifiche all’APE Sociale – per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.
Nuove condizioni per “Opzione Donna” – per il 2024,è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.
Quota 103 – confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024: •
- calcolo interamente contributivo dell’assegno;
- importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
- termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.