Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Rinnovato il CCNL Terziario, distribuzione e servizi – CONFCOMMERCIO (2-2)

accordo per il rinnovo del CCNL Commercio

In data 22 marzo 2024, è stata siglata – tra Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Commercio.

Il contratto – che decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa – sarà in vigore fino al 31 marzo 2027.

Con riferimento alla parte normativa, si segnalano i seguenti aspetti di rilievo:

  • Bilateralità – viene specificato che il contributo in favore dell’Ente bilaterale territoriale, va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali. Viene altresì confermato che l’E.d.r. sostitutivo va corrisposto per 14 mensilità;
  • Maternità – per i periodi di congedo parentale è dovuta a carico Inps, per 3 mesi non trasferibili, ai lavoratori fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità in percentuale della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, in base alla durata massima complessiva. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi per i quali spetta un’indennità in percentuale della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un’indennità in percentuale della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. Il preavviso scritto ai fini dell’esercizio del congedo parentale è fissato in 5 giorni;
  • Permessi – vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere;
  • Assistenza integrativa – dal 01 aprile 2025 è elevato il contributo mensile obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario EST e quello a favore della Qu.A.S.. Tutti i suddetti contributi a carico azienda e lavoratore comprendono il contributo per assicurare le funzioni di tutela e esistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria. Il contributo a carico azienda e lavoratore al Quadrifor è comprensivo del contributo per assicurare le funzioni di tutela e esistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento della formazione dei quadri;
  • Lavoro a termine – vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata. La contrattazione di 2° livello potrà individuare ulteriori causali; concordare percorsi di stabilizzazione; verificare che le opportunità di lavoro nei casi suddetti possano anche essere finalizzate ad incrementare l’orario dei lavoratori part-time; individuare – quale legittima causale – manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni nei periodi interessati dallo svolgimento di tali eventi, compresi tra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi agli eventi. Gli accordi territoriali sulla stagionalità che individuano le località a prevalente vocazione turistica, definiscono anche le connesse attività e i relativi periodi;
  • Lavoro a tempo parziale – per il lavoro a tempo parziale, dal 1° gennaio 2025 è elevata l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche;
  • Lavoro agile – le Parti hanno recepito il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

politiche-attive-lavoro

Avviso 3/2024 – Politiche Attive

Con l’Avviso n. 3/2024 “Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati”, Fondimpresa finanzia la realizzazione di Piani formativi finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze che favoriscano la crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori e, più nello specifico, finalizzati

formazione-continua

L’Italia ancora indietro nella formazione continua

Di fronte all’ultima classifica sulla diffusione della formazione continua in Europa, riflettevo sul fatto che qualsiasi graduatoria ci vede quasi sempre agli ultimi posti. Per fare qualche esempio: tassi di occupazione (in particolare quelli femminili), salari mediani, indagine Pisa sulle competenze dei nostri studenti, formazione

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.