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Le novità sullo smart working da aprile 2024 (1-2)

In data 31 marzo 2024 è terminato il periodo di accesso allo smart working agevolato per i lavoratori fragili e per i genitori di under 14 previsto dalla legge n. 191/2023.

Pertanto, a decorrere dal 01 aprile 2024, per tali categorie di soggetti, l’accesso al lavoro agile sarà subordinato al rispetto delle regole ordinarie previste per la generalità dei lavoratori dalla legge n. 81/2017.

Le disposizioni in vigore fino al 31 marzo 2024

Fino al 31 marzo 2024 è stato previsto il diritto alla prestazione “in smart working” per i lavoratori dipendenti con figli under 14 e per i soggetti fragili maggiormente esposti al rischio di contagio Covid 19.

Per quanto riguarda i lavoratori con figli under 14, il diritto spettava per i soli lavoratori del settore privato a condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi fosse nel nucleo familiare un genitore non lavoratore.

L’accesso al lavoro agile era ammesso anche in assenza dell’accordo individuale (fermo restando l’obbligo informativi sui rischi inerenti alla sicurezza) e a condizione che tale modalità fosse compatibile con la mansione.

Quanto ai lavoratori fragili (soggetti che in base alle valutazioni dei medici competenti, risultavano essere maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, in relazione all’età o alla condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da situazioni pregresse che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente), anche per loro l’accesso allo smart working era subordinato alla compatibilità della mansione con lo svolgimento “agile” e non richiedeva l’obbligo dell’accordo individuale.

Le disposizioni in vigore dal 01 aprile 2024

Dal 01 aprile 2024, torneranno esclusivamente in vigore le modalità ordinarie, previste per la generalità dei lavoratori, disciplinate nella legge n. 81/2017.

Al riguardo, l’accesso al lavoro agile potrà avvenire a seguito della stipula di un accordo individuale tra le parti con i requisiti definiti dalla L. 81/2017 e sarà necessario effettuare le comunicazioni telematiche ordinarie.

Per quanto riguarda l’accordo individuale, questo dovrà essere previsto e disciplinato dall’art. 19 della L. n. 81/2017 nonché, per il suo contenuto, da quanto previsto dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto in data 7 dicembre 2021 tra le parti sociali.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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