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Fondirigenti: al via l’inoltro dei piani di formazione per la digitalizzazione delle PMI (1-2)

Fondirigenti – con Avviso n. 1/2024 – ha inteso sostenere lo sviluppo delle competenze manageriali necessarie per il miglior utilizzo dell’innovazione tecnologica e, in particolare della digitalizzazione, a supporto della competitività aziendale e dell’occupabilità dei dirigenti e più nello specifico sostenere le competenze manageriali per la digitalizzazione come leva abilitante capace di permeare tutte le funzioni aziendali e di toccare un ampio spettro di tematiche manageriali.

La presentazione dei piani deve avvenire dal 8 maggio 2024 fino al 20 giugno 2024, termine per la presentazione.

 

proponenti dei Piani formativi sono i rappresentanti legali, o loro delegati, di Confindustria e Federmanager che hanno il compito di condividere il Piano al livello di rappresentanza territoriale corrispondente.

La condivisione potrà essere espressa a livello aziendale solo nei casi in cui esista all’interno dell’azienda una rappresentanza sindacale dei dirigenti riconosciuta da Federmanager.

I beneficiari degli interventi formativi e del finanziamento sono tutti i soggetti aderenti o neoaderenti a Fondirigenti la cui iscrizione al Fondo dovrà essere confermata entro la data di pubblicazione della graduatoria di valutazione.

Per promuovere la partecipazione delle piccole imprese e delle regioni del Sud sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di:

  • 4 punti ai piani aziendali singoli o in aggregazione presentati da una piccola impresa;
  • 4 punti ai piani aziendali singoli o in aggregazione presentati da un’impresa (di qualunque dimensione) localizzata in una regione del Sud e che prevedano la partecipazione di dirigenti operanti nella stessa sede legale/operativa dichiarata al Sud.

Il punteggio aggiuntivo si intende alternativo tra PI e Sud e non potrà essere cumulato (massimo 4 punti).

Non possono partecipare all’avviso n. 1/2024 di Fondirigenti:

  • le grandi imprese già beneficiarie di un finanziamento in quanto inserite nelle graduatorie dell’avviso n. 1/2023 o dell’avviso n. 3/2023 approvate dal Consiglio di amministrazione di Fondirigenti;
  • – le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall’art. 186 bis, Regio Decreto 16/3/1942 n. 267 o il caso di concordato in continuità aziendale previsto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019), di amministrazione straordinaria, di amministrazione straordinaria speciale, di liquidazione per effetto del verificarsi di una causa di scioglimento, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni;
  • le imprese la cui matricola INPS, rispetto all’adesione al Fondo, sia nello stato di “cessata”, “cessata provvisoria”, “sospesa” o “revocata”.

 

destinatari degli interventi formativi sono i dirigenti occupati presso le aziende aderenti a Fondirigenti.

Alle attività formative potranno partecipare altre figure manageriali in qualità di uditori (imprenditori, manager, giovani manager non inquadrati come dirigenti).

Il referente aziendale del piano è la persona di riferimento per la gestione operativa del Piano e primo interlocutore tra Fondirigenti e l’azienda. Deve essere una risorsa interna all’azienda beneficiaria e non deve coincidere con uno dei dirigenti in formazione.

Il rappresentante legale/procuratore dell’azienda beneficiaria è responsabile del rispetto di tutte le condizioni che disciplinano il finanziamento concesso da Fondirigenti.

 

I fornitori sono sia le persone giuridiche che le persone fisiche selezionate dalle aziende per la realizzazione delle attività del Piano.

I fornitori dovranno rientrare in almeno una delle seguenti categorie, pena l’impossibilità di affidamento:

  • ente accreditato presso la regione;
  • ente in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e successive edizioni;
  • università italiana/estera;
  • ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello internazionale;
  • ente di cui all’art. 1, legge n. 40/87 riconosciuto dal ministero del lavoro;
  • istituto tecnico e istituto tecnico superiore – ITS che rilasciano titoli di istruzione secondaria;
  • professionista in possesso di idonea certificazione;
  • professionista con almeno cinque anni di esperienza inerente al contenuto formativo da erogare.

 

Consulta l’avviso

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