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Le disposizioni in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2024, n. 239 è stato pubblicato il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché’ dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

 

Di seguito, le novità più rilevanti nel provvedimento in specie:

  • all’atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti devono fornire gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste (tale norma andrà applicata alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025)
  • non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso l’art. 10-bis, legge n. 241/1990 secondo cui il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda e che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
  • viene abrogata la disposizione secondo cui il contratto di soggiorno doveva essere sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa;
  • la conversione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo può avvenire al di fuori dei flussi d’ingresso;
  • le richieste di nulla osta per gli ingressi relativi al 2025 potranno essere precompilate dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 attraverso il portale informativo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno.

 

Di seguito, la ripartizione tematica dei click day:

  • 5 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati non stagionali;
  • 7 febbraio 2025 per apolidi, rifugiati, colf e assistenti familiari e socio-sanitari;
  • 12 febbraio 2025 per gli stagionali agricoli e primo invio per il settore turistico alberghiero;
  • 12 febbraio 2025 per badanti di anziani con una età dagli 80 anni in su e per persone portatrici di handicap.

 

Potranno essere precompilate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 le domande di nulla osta da presentarsi entro il 1° ottobre 2025.

Clicca qui per approfondire

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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