Le novità della legge di conversione del decreto Flussi

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Le novità della legge di conversione del decreto Flussi

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024, n. 289 è stata pubblicata la legge 09 dicembre 2024, n. 187, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

 

Il provvedimento in specie modifica le regole in vigore con riferimento ad una serie di aspetti concreti di regolamentazione dell’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

 

Nel dettaglio, le novità più rilevanti:

  • la norma riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 ed è stata inoltre prevista una nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028.  I ricongiungimenti familiari potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale e l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti;
  • non viene accolta l’istanza presentata dal datore di lavoro che ha commesso uno dei reati di cui all’art.603-bis cp, ma anche i reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). Inoltre, in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla Direttiva 2013/32/UE, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;
  • possono richiedere il ricongiungimento familiare soltanto i titolari di permesso di soggiorno per asilo in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né tantomeno i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale). La richiesta è preclusa agli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ai fini del ricongiungimento familiare è necessario che il richiedente abbia maturato, al momento della richiesta, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni consecutivi (salvo che per i figli minori). L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del numero degli occupanti dell’alloggio; e alla verifica dell’idoneità alloggiativa tenendo conto dei requisiti di cui al DM 5/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto di occupanti.

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