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La richiesta di contributi alla formazione del personale delle imprese di autotrasporto (1-2)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – con decreto n. 209/2024 – ha definito le modalità operative e le tempistiche per la formazione professionale degli autotrasportatori in materia di gestione d’azienda e sicurezza stradale e del lavoro.

Possono presentare domanda di contributo:

  • le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • le strutture societarie/forme associate (società cooperative, consorzi e società consortili), iscritte nella sezione speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al punto precedente, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II- bis, del Codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.

L’accesso ai contributi è precluso alle imprese/consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato dalla società RAM S.p.A. in una nelle due edizioni precedenti del bando (cosiddette “Formazione 13” e “Formazione 14”).

 

Sono agevolate iniziative di formazione o aggiornamento professionale, realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e sul lavoro.

Le azioni formative devono essere realizzate presso soggetti attuatori che risultano essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono.

I soggetti destinatari delle azioni di formazione sono i titolari, soci, amministratori dei soggetti richiedenti, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni. Sono ammessi ai corsi di formazione anche i dirigenti.

Ai fini del finanziamento, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025.

Possono essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti al 27 febbraio 2025, purché successivi al 13 settembre 2024 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando de quo).

 

Non sono concessi aiuti:

  • per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;
  • per corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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