L’INPS – con Messaggio del 24 gennaio 2025, n. 285 – ha fornito i primi chiarimenti operativi sull’apprendistato duale, alla luce delle novità introdotte dall’art. 18, legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), che ha previsto la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale”.
Com’è noto, il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
La trasformazione di tale contratto consiste in un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:
- al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, ex art. 7, DPCM 25 gennaio 2008;
- allo svolgimento di attività di ricerca;
- allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Quanto agli aspetti retributivi, l’INPS ribadisce che la retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di I livello.
Per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni.
Relativamente agli aspetti contributivi, in relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di I livello in apprendistato professionalizzante operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
La trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere: pertanto, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.