Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025, n. 149 è stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.
L’aspetto più rilevante attiene alla nuova durata massima dei rapporti sportivi subordinati.
Com’è noto, il contratto di lavoro subordinato sportivo è disciplinato dall’art. 26, comma 2, Dlgs. n. 36/2021, che, nella versione originaria, affermava che tale contratto poteva contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
Ora, con decorrenza 01 luglio 2025 il termine finale potrà essere elevato fino a 8 anni.
Al riguardo, è opportuno ricordare che è sempre ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti ed è, altresì, ammessa, la cessione del contratto da una società o associazione sportiva ad un’altra, prima della scadenza, purché vi sia il consenso dell’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale, che dovrà contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri e le modalità di nomina degli stessi.
Inoltre, il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o limitanti la libertà professionale del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, né tali pattuizioni possono essere integrate nel contratto in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro.