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Definiti gli sgravi contributivi in caso di smart working nelle zone montane

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, n. 218 è stata pubblicata la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.

L’art. 26 (declinato “Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani”), al fine di agevolare lo smart working nei piccoli comuni montani e contrastare lo spopolamento degli stessi, riconosce uno sgravio contributivo, in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

 

Le condizioni per fruire dello sgravio sono che il lavoratore:

  • non abbia compiuto i 41 anni di età al 20 settembre 2025;
  • svolga stabilmente la sua prestazione lavorativa in smart working in uno dei comuni montani individuati da un apposito DPCM con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • trasferisca la propria abitazione principale e il domicilio stabile da un comune non montano nel comune montano.

 

L’esonero, che spetta nel rispetto del cd. de minimis, è pari:

  • per gli anni 2026 e 2027, al 100% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000 su base annua;
  • per gli anni 2028 e 2029, al 50% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari ad € 4.000 su base annua,
  • per l’anno 2030, al 20% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari ad € 1.600 su base annua.

 

L’incentivo è riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore.

 

Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, così come resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione non è cumulabile con gli incentivi di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Per l’operatività della disposizione in commento, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto interministeriale.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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