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Definite le quote di ingresso per lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota direttoriale del 1° ottobre 2025 prot. n. 3891 – ha comunicato l’attribuzione territoriale di 9.783 quote di ingresso per lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero, ex DPCM 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Nel dettaglio, le n. 9.783 quote sono suddivise nel modo seguente:

  • 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
  • 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
  • 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
  • 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale.

 

Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha imposto per il 2025 la ripartizione paritaria delle quote stagionali tra settore agricolo e turistico-alberghiero, ha introdotto anche:

  • la possibilità di destinare fino al 70% delle quote al click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a quello del 1° ottobre 2025;
  • una riserva fino al 40% per le lavoratrici.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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