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Le novità in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri

accordo integrativo alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante

Nella Gazzetta Ufficiale del 03 agosto 2025, n. 230 è stato pubblicato il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”.

 

Di seguito, gli elementi maggiormente rilevanti:

  • nei procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti in via sperimentale per il 2025.

Dal punto di vista procedurale, si prevede, inoltre, che il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari;

  • la possibilità, per il lavoratore straniero, di svolgere attività lavorativa è estesa anche ai casi di attesa della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo;
  • al fine di uniformare la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, si prevede l’innalzamento della durata di questi ultimi da 6 a 12 mesi e l’estensione del diritto all’assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis;
  • in tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo, è stabilizzata l’operatività del Tavolo Caporalato e riconosciuta la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • per il triennio 2026-2028, si conferma il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni;
  • il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale, in coerenza con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano contingenti di ingresso;
  • in materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni, in linea con quello di nove mesi previsto dalla normativa europea.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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