Il Ministero del Turismo – con il Decreto del Direttore Generale del 13 novembre 2025, prot. n. 261768 – ha definito i termini, le modalità e le procedure operative, per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo.
La misura di sostegno è stata prevista dall’art. 14, decreto legge n. 95/2025 che, “al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e di garantire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati”, dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’erogazione di contributi volti a sostenere:
- investimenti per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, destinati a condizioni agevolate ai lavoratori;
- costi di locazione degli alloggi.
Il Ministero del Turismo – con decreto del 18 settembre 2025 – ha, poi, individuato i costi ammissibili, i beneficiari e i criteri finalizzati a garantire agli operatori del comparto turistico-ricettivo, soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del settore.
I beneficiari dei contributi sono gli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico-ricettivo, identificati dai codici Ateco presenti nella tabella 1 allegata al Decreto del 18 settembre 2025:
- attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- altre attività di servizi;
- attività artistiche, sportive e di divertimento.
Le imprese dovranno essere proprietarie dell’immobile oggetto dell’investimento, oppure disporre dell’immobile anche attraverso un contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.
L’immobile dovrà essere destinato ad esclusivo utilizzo dei dipendenti presso le strutture turistico-ricettive, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento. Il canone di locazione applicato ai dipendenti dovrà essere “inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale”.
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti al Registro delle imprese, alla data di presentazione della domanda, con i codici Ateco richiesti;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- non incorrere nell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi assicurativi per danni derivanti da eventi catastrofali;
- essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.



