L’INPS – con Messaggio del 27 gennaio 2026, n. 270 – ha fornito chiarimenti in merito alla platea dei beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 21, comma 3, decreto Coesione, anche in relazione ai requisiti di accesso previsti all’art. 6, commi 5 e 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 aprile 2025.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere la misura in esame anche ai liberi professionisti, precisando altresì che per gli stessi il momento costitutivo dell’attività si debba individuare con la data di apertura della partita IVA, ferma restando l’afferenza della stessa ai codici ATECO individuati dal citato decreto interministeriale e recepiti all’interno della Circolare INPS n. 148/2025.
Resta fermo, inoltre, il requisito ulteriore dello stato di disoccupazione nei termini previsti dalla norma e dai successivi provvedimenti attuativi, il cui controllo viene effettuato attraverso i sistemi messi a disposizione dell’INPS da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Peraltro, l’INPS chiarisce che i soggetti destinatari del suddetto contributo anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a 35 anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici come individuati al paragrafo 3 e nell’Allegato n. 1 della circolare n. 148/2025.
Conseguentemente, il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul sito istituzionale dell’Istituto è stato adeguato al fine di consentire la presentazione della domanda da parte dei liberi professionisti.
In particolare, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, i liberi professionisti devono dichiarare, in sede di domanda, la data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Pertanto, l’Istituto comunica che il servizio di presentazione della domanda rimarrà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti, in possesso dei requisiti sopra richiamati.
Al riguardo, è utile ricordare che l’INPS – con Circolare del 28 novembre 2025, n. 148 – ha illustrato le modalità applicative del contributo mensile di € 500 riconosciuto ai giovani under 35 che avviano, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori considerati strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.
L’agevolazione spetta per un massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato annualmente in forma anticipata.
L’accesso alla misura richiede il possesso congiunto dei requisiti soggettivi di età inferiore a 35 anni e stato di disoccupazione alla data di avvio dell’impresa, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva e verificabile attraverso le banche dati occupazionali. Nel caso di imprese societarie, il beneficio può essere riconosciuto a un solo socio, purché in possesso dei requisiti. L’attività imprenditoriale deve rientrare nei settori individuati dal decreto attuativo, originariamente riferiti alla classificazione ATECO 2007, ma aggiornati con apposita tabella di corrispondenza alla nuova classificazione ATECO 2025 allegata alla circolare.
La verifica dell’appartenenza dell’impresa a uno dei settori ammissibili è svolta dall’INPS in sede istruttoria.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro trenta giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, coincidente con la data di invio della Comunicazione Unica per l’inizio attività. Non sono accolte le istanze presentate contestualmente alla mera costituzione dell’impresa senza immediato avvio dell’attività economica: in tali casi, il termine decorre dalla successiva comunicazione di effettivo inizio attività. L’INPS effettua le verifiche di ammissibilità sui requisiti soggettivi e oggettivi, sulla correttezza della classificazione ATECO e, in sede di liquidazione annuale, sulla regolarità contributiva dell’impresa.
La fruizione del contributo è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai requisiti di “piccola impresa” e alle limitazioni sulle attività rilevate o acquisite.
Le imprese beneficiarie devono garantire un’adeguata tracciabilità contabile delle spese sostenute per l’avvio e il mantenimento dell’attività, nonché presentare annualmente un’attestazione di spesa soggetta a verifica da parte dell’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.
L’ammontare riconosciuto è registrato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, essendo qualificato come reddito esente da indicare nella Certificazione Unica.



