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Finanziati da Fondoprofessioni i Piani formativi monoaziendali per neoaderenti (2-2)

Sono soggetti beneficiari degli interventi in commento esclusivamente gli studi professionali e le aziende aderenti a Fondoprofessioni, mediante la destinazione del contributo di cui all’art. 12, legge n. 160/1975.

L’adesione al Fondo deve risultare attiva prima dell’avvio delle attività formative e deve essere mantenuta per tutta la durata del piano, almeno sino alla conclusione delle verifiche rendicontative.

 

La verifica dell’adesione avviene tramite il Cassetto previdenziale INPS, ed è onere dell’Ente attuatore accertarne la regolarità.

 

I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo

determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli Studi/Aziende aderenti al Fondo.

 

E’ possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello Studio/Azienda in formazione, i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di partita Iva.

Tali figure, laddove presenti, non determineranno alcun incremento d’importo, poiché il contributo è calcolato sui soli destinatari ammissibili, che compongono il gruppo d’aula.

 

I datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro (l’Ente bilaterale di settore), il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.

 

L’Ente proponente è il singolo Studio/Azienda che richiede contributi per la partecipazione del proprio personale ai corsi presenti all’interno di cataloghi formativi approvati dal Fondo, scegliendo tra le iniziative programmate.

 

L’Ente proponente – che coincide con l’Ente beneficiario – deve essere regolarmente aderente a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo, ex art. 12, legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25, legge quadro n. 845/1978 e s.m.i., prima dell’avvio dell’attività formativa. Il Fondo non erogherà risorse in mancanza dei suddetti requisiti.

 

L’ente attuatore è inteso come il titolare del catalogo formativo accreditato. Tutti i cataloghi formativi dell’ente attuatore presentati e le eventuali integrazioni mensili di corsi, sono oggetto di valutazione qualitativa di conformità da parte di una Commissione, con successiva comunicazione/pubblicazione degli esiti da parte del Fondo.

L’Ente attuatore ha la responsabilità di verificare, tramite il “Cassetto previdenziale”, che l’Ente proponente abbia effettivamente aderito nei termini previsti dall’Avviso. In caso di mancato rispetto dei termini, il piano formativo non potrà essere finanziato.

 

È previsto un limite massimo di € 20.000 complessivi presentabili da ciascun ente attuatore sull’avviso. Il superamento di tale soglia determina l’ammissibilità dei piani secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza dell’importo consentito.

 

Inoltre, è possibile coinvolgere nella realizzazione del piano formativo:

  • Enti delegati, laddove siano previsti interventi che richiedano il ricorso ad attività specialistiche. L’Ente attuatore dovrà prevedere l’eventuale delega di parte dell’attività a terzi nella fase di presentazione del piano formativo, rispettando quanto stabilito dal Consiglio di Stato e richiamato all’interno della Circolare Anpal n. 1/2018;
  • Enti partnerche, operando fuori dal regime di delega, possano arricchire e rafforzare l’attività dell’Ente attuatore, rappresentando un valore aggiunto per il piano formativo.

Nel caso di Ente/soggetto qualificato o partner, l’Ente Attuatore ne definirà in fase progettuale di presentazione le aree di attività e l’entità economica.

 

I piani formativi finanziati a valere sull’Avviso 06/26 rientrano nell’ambito della disciplina sugli Aiuti di Stato, con conseguente obbligo di individuare, in fase di presentazione, il regime di aiuto applicabile.

 

I piani formativi potranno essere presentati a partire dal 18 giugno 2026 attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato a martedì 21 luglio 2026 alle ore 17.00.

 

Il formulario elettronico richiede l’inserimento dei dati generali, la descrizione dell’analisi dei fabbisogni, la definizione degli obiettivi di apprendimento, l’articolazione dei progetti, la scelta del regime di aiuto e la compilazione della scheda finanziaria.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la domanda di finanziamento sottoscritta;
  • il documento di identità del legale rappresentante;
  • il verbale di accordo con le parti sociali;
  • la documentazione dell’ente proponente.

La completezza documentale è condizione essenziale: l’assenza anche di un solo documento obbligatorio comporta l’esclusione in sede di istruttoria.

 

In seguito alla presentazione dei piani formativi, la struttura del Fondo procede con l’istruttoria di ammissibilità, in base all’ordine cronologico di ricezione, per verificare la correttezza/completezza della documentazione trasmessa.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.