Sono soggetti beneficiari degli interventi in commento esclusivamente gli studi professionali e le aziende aderenti a Fondoprofessioni, mediante la destinazione del contributo di cui all’art. 12, legge n. 160/1975.
L’adesione al Fondo deve risultare attiva prima dell’avvio delle attività formative e deve essere mantenuta per tutta la durata del piano, almeno sino alla conclusione delle verifiche rendicontative.
La verifica dell’adesione avviene tramite il Cassetto previdenziale INPS, ed è onere dell’Ente attuatore accertarne la regolarità.
I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo
determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli Studi/Aziende aderenti al Fondo.
E’ possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello Studio/Azienda in formazione, i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di partita Iva.
Tali figure, laddove presenti, non determineranno alcun incremento d’importo, poiché il contributo è calcolato sui soli destinatari ammissibili, che compongono il gruppo d’aula.
I datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro (l’Ente bilaterale di settore), il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.
L’Ente proponente è il singolo Studio/Azienda che richiede contributi per la partecipazione del proprio personale ai corsi presenti all’interno di cataloghi formativi approvati dal Fondo, scegliendo tra le iniziative programmate.
L’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario.
L’Ente proponente deve essere regolarmente aderente a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo, ex art. 12, legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25, legge quadro n. 845/1978 e s.m.i., prima dell’avvio dell’attività formativa. Il Fondo non erogherà risorse in mancanza dei suddetti requisiti.
L’ente attuatore è inteso come il titolare del catalogo formativo accreditato. Tutti i cataloghi formativi dell’ente attuatore presentati e le eventuali integrazioni mensili di corsi, sono oggetto di valutazione qualitativa di conformità da parte di una Commissione, con successiva comunicazione/pubblicazione degli esiti da parte del Fondo.
L’Ente attuatore ha la responsabilità di verificare, tramite il “Cassetto previdenziale”, che l’Ente proponente abbia effettivamente aderito nei termini previsti dall’Avviso. In caso di mancato rispetto dei termini, il piano formativo non potrà essere finanziato.
È previsto un limite massimo di € 20.000 complessivi presentabili da ciascun ente attuatore sull’avviso. Il superamento di tale soglia determina l’ammissibilità dei piani secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza dell’importo consentito.
Inoltre, è possibile coinvolgere nella realizzazione del piano formativo:
- Enti delegati, laddove siano previsti interventi che richiedano il ricorso ad attività specialistiche. L’Ente attuatore dovrà prevedere l’eventuale delega di parte dell’attività a terzi nella fase di presentazione del piano formativo, rispettando quanto stabilito dal Consiglio di Stato e richiamato all’interno della Circolare Anpal n. 1/2018;
- Enti partnerche, operando fuori dal regime di delega, possano arricchire e rafforzare l’attività dell’Ente attuatore, rappresentando un valore aggiunto per il piano formativo.
Nel caso di Ente/soggetto qualificato o partner, l’Ente Attuatore ne definirà in fase progettuale di presentazione le aree di attività e l’entità economica.
La procedura di presentazione prevede una fase di condivisione con le Parti sociali e il rispetto di tempistiche precise, articolate in due sportelli nel corso del 2026.
Dal punto di vista operativo, è fondamentale pianificare con anticipo le attività, in particolare la raccolta della documentazione e la formalizzazione degli accordi.
La valutazione si basa su criteri qualitativi, con un punteggio massimo di 100 e soglia minima di 60.
Particolare rilievo è attribuito all’analisi dei fabbisogni, alla coerenza degli obiettivi e alla qualità dei contenuti formativi. Ciò implica la necessità di una progettazione approfondita e non meramente formale.
Gli esiti sono deliberati dal CdA e comunicati agli interessati, con pubblicazione delle graduatorie. Il criterio cronologico, in caso di parità, rende rilevante anche la tempestività di presentazione.
È prevista la possibilità di presentare ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito, garantendo così un presidio di trasparenza e tutela procedurale.
La gestione dei piani richiede il rispetto di precisi obblighi amministrativi e temporali. Le attività devono concludersi entro dodici mesi e possono beneficiare di un anticipo fino al 90% del finanziamento, previa fideiussione.
La rendicontazione, basata su costi standard, è sottoposta a verifica ex post da parte di revisori, a garanzia della correttezza nell’utilizzo delle risorse.
Il sistema di controllo prevede monitoraggi continui e verifiche sia in itinere che ex post, attraverso visite ispettive e controlli documentali.
Questo impianto garantisce un elevato livello di accountability e contribuisce a rafforzare l’efficacia complessiva dell’intervento.




