Gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità negli ETS (2-2)

Per aver diritto all’incentivo in commento, il datore di lavoro – ferme restando le disposizioni relative agli aiuti “de minimis”, ex Regolamento (UE) n. 2023/2831 – deve essere:

  • in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • in regola con gli obblighi di cui all’art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, e, nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta del contributo:
  1. non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 5, comma 3, legge n. 68/1999;
  2. non abbia rifiutato l’assunzione ai sensi dell’art. 9, legge n. 68/1999;
  3. non si sia trovato nelle condizioni sanzionate ai sensi dell’art. 15, legge n. 68/1999;
  • non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sia in regola con gli obblighi il cui rispetto è verificato ai sensi dell’art. 48-bis, DPR n. 602/1973.

Le domande devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 dicembre 2026 ed il richiedente deve attestare e dichiarare:

  1. i dati identificativi dell’ente richiedente il contributo;
  2. il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore del soggetto richiedente di cui alla lettera a);
  3. le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
  4. il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
  5. l’indicazione del servizio competente per il collocamento mirato territorialmente competente in relazione alla sede di lavoro della persona assunta;
  6. ove ricorrenti, gli estremi della richiesta nominativa, del nulla osta, della convenzione o di altro atto o strumento previsto dalla legge n. 68/1999, nell’ambito del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato;
  7. l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al servizio competente per il collocamento mirato;
  8. le dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente decreto;
  9. il rispetto del limite di importo complessivo di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti «de minimis», se applicabile;
  10. gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;
  11. l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità valuta le domande presentate e pubblica l’elenco dei destinatari del contributo.

Il contributo complessivo è erogato in unica soluzione.

I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

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