L’INPS – con Messaggio del 8 novembre 2019, n. 4099 – ha informato che nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) del sito istituzionale, entro il 15 novembre 2019 sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.
Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
a) il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
b) il lavoratore sia percettore del Rdc;
c) vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’INPS, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio in commento.La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l’ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive.
Sia il nuovo datore di lavoro che l’Ente formatore potranno fruizione dell’incentivo qualora vengano rispettate le condizioni ex art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006, ossia: