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Beneficiari RdC – in fase di pubblicazione il modulo di richiesta per l’incentivo occupazionale

L’INPScon Messaggio del 8 novembre 2019, n. 4099 – ha informato che nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) del sito istituzionale, entro il 15 novembre 2019 sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.
Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
  • calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
  • fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
  • a) il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
    b) il lavoratore sia percettore del Rdc;
    c) vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.

    Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’INPS, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio in commento.La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l’ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive.
    Sia il nuovo datore di lavoro che l’Ente formatore potranno fruizione dell’incentivo qualora vengano rispettate le condizioni ex art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006, ossia:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • Vai sul sito INPS per leggere il Documento

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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