A decorrere da gennaio 2020 il CCNL Commercio ha previsto una variazione dei periodi per l’assegnazione definitiva a mansioni superiori, ex 2103 cod. civ.
Fino al 31 dicembre 2019 si prevedeva – nel caso di assegnazione a mansioni superiori – che il lavoratore avesse diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diveniva definitiva, ove la medesima non avesse avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Ora, tale disciplina è modificata in base ai seguenti periodo continuativo di permanenza:
Tuttavia, sono fatte salve le specifiche riguardanti le seguenti mansioni del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al livello medesimo.