L’INPS – con Messaggio del 17 giugno 2020, n. 2489 – ha fornito le prime istruzioni operative con riguardo alle nuove modalità per la presentazione delle domande di:
- CIG ordinaria,
- assegno ordinario,
- CIG in deroga,
anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 52/2020.
Com’è noto, tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’INPS), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
Relativamente alla modalità di presentazione, l’Istituto ha precisato:
- per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
- per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
- per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.