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Le precisazioni INPS sulla modalità di decurtazione di RdC e PdC

L’INPScon Messaggio del 28 luglio 2020, n. 2975 – ha fornito alcune indicazioni in merito alla disciplina del Reddito e della Pensione di Cittadinanza erogati attraverso la Carta Rdc e fruiti entro il mese successivo a quello di erogazione.

Com’è noto, il Decreto MLPS del 2 marzo 2020 ha stabilito le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio e le possibili eccezioni.

L’Istituto – con il Messaggio in commento – ha illustrato le modalità di attuazione delle decurtazioni del beneficio in specie.

Andando nel dettaglio:

  • Decurtazione mensile – si prevede che l’ammontare del beneficio non speso o non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, venga sottratto nella mensilità successiva. Nel computo della decurtazione non rientrano gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza. Il limite massimo dell’importo decurtato non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari ad € 8.
  • Decurtazione semestrale – al termine del semestre di riferimento viene considerato il valore del saldo al netto degli arretrati erogati e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta. Se il saldo risulta superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo o dalla disponibilità della carta fino a capienza. La prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con applicazione delle eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021.
  • Infine, nel caso di “interruzione delle erogazioni” per rinnovo del Reddito di Cittadinanza o di decurtazione di intere mensilità di beneficio, nonché di sospensione delle erogazioni, le decurtazioni sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione o dalla disponibilità della carta fino a capienza.

    In caso di “cessazione del beneficio”, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede alla disattivazione della stessa, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.

    Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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