L’INPS – con Messaggio del 28 luglio 2020, n. 2975 – ha fornito alcune indicazioni in merito alla disciplina del Reddito e della Pensione di Cittadinanza erogati attraverso la Carta Rdc e fruiti entro il mese successivo a quello di erogazione.
Com’è noto, il Decreto MLPS del 2 marzo 2020 ha stabilito le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio e le possibili eccezioni.
L’Istituto – con il Messaggio in commento – ha illustrato le modalità di attuazione delle decurtazioni del beneficio in specie.
Andando nel dettaglio:
- Decurtazione mensile – si prevede che l’ammontare del beneficio non speso o non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, venga sottratto nella mensilità successiva. Nel computo della decurtazione non rientrano gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza. Il limite massimo dell’importo decurtato non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari ad € 8.
- Decurtazione semestrale – al termine del semestre di riferimento viene considerato il valore del saldo al netto degli arretrati erogati e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta. Se il saldo risulta superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo o dalla disponibilità della carta fino a capienza. La prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con applicazione delle eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021.
Infine, nel caso di “interruzione delle erogazioni” per rinnovo del Reddito di Cittadinanza o di decurtazione di intere mensilità di beneficio, nonché di sospensione delle erogazioni, le decurtazioni sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione o dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In caso di “cessazione del beneficio”, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede alla disattivazione della stessa, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.