Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Clicca qui per leggere l’atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
L’INPS – con Messaggio del 27 agosto 2020, n. 3160 – ha fornito alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto legge n. 104/2020, precisando che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza.
L’Istituto ha, inoltre, specificato le seguenti novità:
- Lavoratori stagionali e somministrati in turismo e stabilimenti termali – prevista una indennità onnicomprensiva, pari ad € 1.000, a favore dei:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020;
- dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020;
- Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività – prevista l’erogazione di una indennità di importo pari ad € 1.000 in favore di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
- lavoratori intermittenti, ex artt. 13-18, Dlgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni ex art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020;
- incaricati alle vendite a domicilio, ex art. 19, Dlgs. n. 114/1998, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad € 5.000, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti, ex art. 38, decreto legge n. 18/2020; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore ad € 35.000.