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Ulteriori esenzioni contributive per i lavoratori dipendenti previste dal decreto legge Agosto

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Clicca qui per leggere l’atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Oltre all’esenzione contributiva prevista dall’art. 6 (rubricato “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato”), il decreto legge n. 104/2020 ha normato:

  • nuovo incentivo per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
  • un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Relativamente al primo punto, l’art. 7, decreto legge n. 104/2020 ha proiettato le norme dell’incentivo declinate nell’art. 6, “…limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali”.

Pertanto, quanto previsto per l’Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato, è applicabile anche alle assunzioni con contratto a termine (ma per un massimo di 3 mesi) ovvero, con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari.

Quanto, poi, al secondo punto, il decreto legge n. 104/2020 prevede un ulteriore incentivo alle aziende, nel caso di “richiamo in servizio” dei propri dipendenti, precedentemente collocato in cassa integrazione.

Nello specifico, l’art. 3 recita “In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020”.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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