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Approvata definitivamente la legge di conversione del decreto Semplificazioni

In data 10 settembre 2020, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (C. 2648)”.

Oltre a prevedere una mini-riforma del Codice della strada, provvedimento in commento contiene interessanti novità riguardanti:

  • le verifiche antimafia d’urgenza e provvisoria;
  • la semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
  • l’estensione dell’accesso dei Comuni all’Anagrafe tributaria;
  • il terminale unico per i buoni pasto elettronici;
  • il nuovo “Certificato di stato legittimo dell’immobile”;
  • l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale e le relative sanzioni nel caso di violazione.

Si segnala, poi, l’introduzione del cd. Durc di congruità, finalizzato a potenziare l’azione di contrasto agli appalti illeciti e irregolari.
Tale documento servirà a verificare se l’appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, oppure nasconde il ricorso al lavoro nero, attestando che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento è congrua rispetto al valore delle attività affidate.

Quanto agli “appalti sotto soglia”, si applicano norme speciali per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021.
Si prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad € 75.000.
Per importi superiori, si può ricorrere alla procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero crescente di operatori economici a seconda del valore di forniture, servizi e lavori.
In tale caso è previsto uno speciale sistema di pubblicità: le stazioni appaltanti devono dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Collegati al sito della Camera dei Deputati per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.