Nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, n. 253 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano delle novità in tema di lavoro agile e di somministrazione a tempo determinato.
Andando nel dettaglio, l’art. 21-bis, legge n. 126/2020 dispone che il genitore del minore di anni 14 che viene posto in quarantena, può fruire del lavoro agile oppure, in alternativa, del congedo Covid-19, non solo quando il figlio convivente ha avuto un contatto stretto all’interno del plesso scolastico, ma anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motorie in strutturi quali palestre piscine, centri sportivi sia pubblici che privati; al contempo, è possibile svolgere il lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno delle strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Le legge di conversione del decreto Agosto prevede che fino al 30 giugno 2021, ai lavoratori genitori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, se nel nucleo familiare non vi è un altro genitore non lavoratore e se l’attività lavorativa non richiede necessariamente la presenza fisica, viene riconosciuto il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
Quanto al contratto di somministrazione, il provvedimento dispone che, in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia e al fine di garantire la continuità occupazionale, fino al 31 dicembre 2021, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.