L’INAIL – con Circolare del 19 ottobre 2020, n. 36 – ha ricordato che, ex art. 24, decreto legge n. 76/2020, entro il 28 febbraio 2021 l’accesso ai servizi in rete di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione deve avvenire esclusivamente tramite:
- il Sistema pubblico di identità digitale (Spid),
- la Carta d’identità elettronica (Cie),
- la Carta nazionale dei servizi (Cns),
fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
La transizione alla cd. “strong authentication” sarà articolata in diverse fasi, in base al gruppo di appartenenza degli utenti.
Andando nel dettaglio:
- 01 dicembre 2020 – scatta l’obbligo di accesso ai servizi online dell’INAIL con Spid, Cie o Cns per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in qualità di intermediari. L’obbligo riguarderà sia gli utenti già registrati al portale sia quelli che richiederanno per la prima volta l’abilitazione a questi ruoli (per le altre categorie di utenti, invece, l’accesso continuerà a essere consentito con le credenziali già in uso);
- 28 febbraio 2021 – non saranno più rilasciate nuove credenziali INAIL ad alcuna categoria di utenti. I nuovi soggetti che richiederanno a qualunque titolo l’accesso ai servizi online dell’Istituto dovranno dunque utilizzare Spid, Cns o Cie come esclusiva modalità di accesso (per i soggetti già registrati, non appartenenti alle categorie per cui l’obbligo di utilizzo esclusivo dell’identità digitale scatta il primo dicembre, rimarranno valide le credenziali rilasciate in precedenza fino a nuova data indicata dall’INAIL e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2021);
- 01 ottobre 2021 – passaggio definitivo alla “strong authentication” per tutta l’utenza dell’Istituto (quindi, operativo esclusivamente l’accesso con Spid, Cns e Cie per tutti gli utenti).