L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 30 ottobre 2020, n. 7 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta valutazione, da parte dei propri ispettori, delle collaborazioni organizzate dal committente e le relative tutele del lavoro tramite piattaforme.
L’ambito applicativo della disposizione ricomprende ogni ipotesi di collaborazione “continuativa”, comprese quelle in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante “piattaforme anche digitali”.
Al riguardo, i tre requisiti che devono, contemporaneamente, ricorrere perché si possa applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, sono:
- Personalità – le norma sostituisce l’espressione “esclusivamente personali” con “prevalentemente personali”, rifacendosi, pertanto, al rapporto di collaborazione ex art. 409 c.p.c.. Ciò comporta che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, Dlgs. n. 81/2015:
- per un verso, le prestazioni che siano svolte anche con l’ausilio di altri soggetti;
- per altro verso, quelle prestazioni che vengono rese anche mediante l’utilizzo di strumentazione o mezzi nella disponibilità del collaboratore;
- Continuità – una prestazione si connota per la sua continuità quando, per essere di utilità per il committente, deve ripetersi in un determinato ed apprezzabile arco temporale. Questa circostanza può evincersi anche dal perdurare dell’interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa (senza la predeterminazione di un arco temporale) da parte del collaboratore, in modo tale da escluderne l’episodicità, anche con una ricostruzione ex post sulla base delle prestazioni effettivamente svolte. Ogni qual volta la ripetizione di una medesima prestazione lavorativa sia oggetto o presupposto del contratto (ovvero, sia accertata sulla base del reale andamento del rapporto tra le parti), anche laddove non sia predefinito l’arco temporale di esecuzione della prestazione, va, pertanto, escluso il carattere dell’occasionalità;
- Etero-organizzazione – la predeterminazione da parte del committente dei tempi e del luogo di lavoro non risultano più i parametri esclusivi per la definizione del modello etero-organizzato rimanendo, tuttavia, elementi di raffronto di assoluto rilievo per l’individuazione della fattispecie. Al riguardo, sussiste etero-organizzazione quando l’attività del collaboratore è pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa. L’eventuale regime di pluricommittenza in cui opera il collaboratore non è di per sé idoneo ad escludere l’etero-organizzazione.