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Al via l’Avviso ANPAL sul Fondo Nuove Competenze

In data 22 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Interministeriale MLPS/MEF con il quale sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL, ex art. 88, comma 1, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Leggi il Decreto Interministeriale MLPS/MEF.

Successivamente, in data 04 novembre 2020, l’ANPAL ha pubblicato l’Avviso con le modalità per l’accesso al Fondo nuove competenze (FNC), ex art. 88, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (come modificato dall’art. 4, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 22 ottobre 2020.

I contributi erogati da ANPAL attraverso il Fondo remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati.

Clicca e scopri le modalità per l’accesso al Fondo nuove competenze (FNC)

Come già declinato in un precedente articolo, potranno usufruire del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato – con le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, ovvero con le loro rappresentanze sindacali operative in azienda (RSA o RSU) – accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo altresì che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

L’accordo collettivo dovrà:

  • individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
  • prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali;
  • essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 e dovrà prevedere:
  1. i progetti formativi;
  2. il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  3. il numero di ore (massimo 250 ore per lavoratore) dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  4. la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso, qualora sia la stessa impresa ad erogazione la formazione.

Le attività di sviluppo delle competenze si dovranno concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il termine è elevato a 120 giorni nei casi di domanda cumulativa effettuata dal fondo interprofessionale.

Una volta sottoscritto l’accordo collettivo, il datore di lavoro, per accedere al contributo statale, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione d’orario, dovrà presentare domanda all’ANPAL, allegando l’accordo stesso e il progetto per lo sviluppo delle competenze.

Tale progetto dovrà contenere le modalità:

  • di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
  • di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, ex art. 8, Dlgs. n. 13/2013;
  • di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite nel Dlgs. n. 13/2013.

Possono presentare istanza per l’accesso al FNC i datori di lavoro privati elencati in precedenza.

La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire a partire dal 04 novembre 2020.

Relativamente all’istruttoria delle istanze, l’ANPAL provvede a verificare che:

  • l’istanza sia presentata nei termini e secondo le modalità previste dall’ Avviso;
  • il soggetto richiedente ricopra la carica di rappresentante legale o sia suo delegato. La eventuale delega deve avvenire per iscritto. La delega deve essere allegata all’istanza di contributo e corredata di documento di identità del delegante, ex art. 38, comma 3bis, DPR n. 445/2000;
  • all’istanza sia allegato l’accordo collettivo, stipulato entro il 31 dicembre 2020, e il progetto formativo;
  • l’accordo collettivo e il progetto formativo rispettino i requisiti previsti rispettivamente dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) e dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e richiamati all’art. 1 del presente Avviso;
  • sia rispettato per lavoratore il limite massimo, previsto dall’art. 3 (Requisiti dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione, di 250 ore di riduzione dell’orario di lavoro;
  • che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In fase di verifica istruttoria si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda.

Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 120 giorni.

L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche:

  • anticipazione del 70%
  • saldo (il saldo può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori e deve essere presentata attraverso il Modello Richiesta di saldo nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Il saldo è richiesto dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza di contributo).

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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