L’INPS – con Circolare del 9 dicembre 2020, n. 143 – ha fornito alcune precisazioni in merito all’esonero dall’obbligo di versamento del contributo addizionale per il datore di lavoro che accede al contratto di espansione, ex art. 41, Dlgs. n. 148/2015, modificando il proprio orientamento espresso con Circolare n. 98/2020.
Com’è noto, la norma prevede che le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, ex art. 20, Dlgs. n. 148/2015 – qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali – possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
Per i lavoratori in forza in azienda, si aprono due strade:
- uno “scivolo pensionistico”, avendo determinate caratteristiche soggettive, ex art. 41, comma 5, Dlgs. n. 148/2015;
- un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali (attraverso riduzioni orarie tutelabili, quali il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale), per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico.
In merito all’accesso alla cassa integrazione straordinaria nell’ambito del contratto di espansione, l’INPS – con la nuova Circolare n. 143/2020 – ha precisato che l’azienda interessata non dovrà versare il relativo contributo addizionale (contrariamente a quanto sostenuto con Circolare n. 98/2020).
Le aziende che hanno già versato il contributo addizionale per CIGS da contratto di espansione per il mese di settembre 2020 si vedranno restituire l’importo già erogato attraverso l’emissione di una nota di rettifica.