Nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2020, n. 313 è stato pubblicato il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19“.
Il cd. decreto Natale – in vigore dal 19 dicembre 2020 – prevede una serie di mini lockdown alternati, durante il periodo festivo, fino al 06 gennaio 2021.
Al riguardo, per i giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 ed 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è previsto:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);
- la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;
- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
Invece, per i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sussisterà:
- il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Clicca e leggi il Decreto-Legge n.172 completo.
Su tutte le tematiche in oggetto (da leggere in combinato disposto con quanto previsto dal decreto legge n. 158/2020) si segnalano le FAQ pubblicate nel sito del Governo: clicca per leggere le FAQ.