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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge cd. “Natale”

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2020, n. 313 è stato pubblicato il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19“.

Il cd. decreto Natale – in vigore dal 19 dicembre 2020 – prevede una serie di mini lockdown alternati, durante il periodo festivo, fino al 06 gennaio 2021.

Al riguardo, per i giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 ed 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è previsto:

  • il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);
  • la chiusura dei negozi al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti), tranne le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
  • la chiusura dei mercati di generi non alimentari;
  • la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
  • la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
  • la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

 

Invece, per i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sussisterà:

  • il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
  • la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Clicca e leggi il Decreto-Legge n.172 completo.

Su tutte le tematiche in oggetto (da leggere in combinato disposto con quanto previsto dal decreto legge n. 158/2020) si segnalano le FAQ pubblicate nel sito del Governo: clicca per leggere le FAQ.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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