In data 24 dicembre 2020, l’ANPAL ha comunicato che aziende e datori di lavoro possono presentare le domande di agevolazione per beneficiare dell’Incentivo IO Lavoro anche oltre il 31 dicembre 2020. Le istanze potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2021 sul portale INPS.
Le domande dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni dell’anno 2020, fino al 31 dicembre 2020 compreso.
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Al riguardo, è opportuno ricordare che l’incentivo occupazionale IO LAVORO – i cui chiarimenti operativi sono stati forniti dall’INPS, con Circolare del 26 ottobre 2020, n. 124 – è fruibile qualora la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata:
- nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), fino ad un massimo di € 234.000.000,00;
- nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio), fino ad un massimo di € 12.400.000,00;
- nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), fino ad un massimo di € 83.000.000,00,00;
indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Possono essere ammesse all’incentivo le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
L’incentivo può essere richiesto anche nel caso di trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.
Per i contratti di apprendistato professionalizzante, l’incentivo si applica solo per il periodo formativo e quindi non si estende a quello della successiva prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 annui.
Quanto alle caratteristiche dell’altro contraente, la norma specifica che il lavoratore assunto deve essere disoccupato e non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Qualora il lavoratore abbia un’età anagrafica superiore a 24 anni all’atto dell’assunzione o della trasformazione, è necessario altresì l’ulteriore requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017.
Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l’unico requisito richiesto è quello di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Naturalmente, tale ipotesi riguarda i soggetti che al momento della trasformazione abbiano un’età superiore a 24 anni.