Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“.
Di seguito le novità in merito alla riduzione dei costi del lavoro, in funzione di assunzioni di particolari soggetti:
- esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 nel biennio 2021/2022 – per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022 si prevede che l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 e ss., legge 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi: tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
- esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021/2022 – per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel biennio 2021/2022 è previsto l’esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
- proroga decontribuzione SUD per il periodo 2021-2029 – previsto, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo gennaio 2021- giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni; per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), invece, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Clicca per leggere il provvedimento del 30 dicembre 2020, n. 178