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Speciale Legge di Bilancio 2021 (4/6) – Le nuove disposizioni in merito a congedi e maternità

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“.

Con riferimento alla tematica dei congedi e della maternità si segnala:

  • congedo di paternità – viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale, mentre per il 2021 invece, elevata (da 7 a 10 giorni) la durata obbligatoria del medesimo congedo. Il padre, inoltre, potrà astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
  • lavoratori fragili – estesa ai primi 2 mesi del 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

I lavoratori fragili, inoltre, dovranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

  • rientro in servizio della lavoratrice madre – viene incremento il Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto (nell’ambito di programmi di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia).
  • istituzione fondo per i caregiver familiari – viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro (per ogni anno 2021-2023), per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
  • lavoratori esposti all’amianto – viene prevista una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, si avrà il riconoscimento di una prestazione di € 10.000 ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

Clicca per leggere il provvedimento del 30 dicembre 2020, n. 178

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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