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Sospensione didattica in presenza e modalità di presentazione delle domande di congedo straordinario: le istruzioni operative dell’INPS

L’INPS – con Messaggio del 05 febbraio 2021, n. 515 – ha comunicato l’avvenuto rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.

Andando nello specifico, l’Istituto ricorda che:

  • il  congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’art. 3 dei DPCM del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’art. 19-bis del decreto legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’art. 3, DPCM del 14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe;
  • il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

 

La domanda – che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020 – deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Clicca e leggi il testo completo del messaggio n°515 del 05/02/2021

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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