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Aggiornato dall’INL il Vademecum sulle sanzioni in caso di lavoro sommerso (1-2)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 19 aprile 2022, n. 856 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha aggiornato il Vademecum sull’applicazione della maxi sanzione per lavoro sommerso, specificandone l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo e ricordando che, ex art. 4, legge n. 183/2010, è stato ampliato il novero dei soggetti abilitati a contestare l’illecito di “lavoro in nero”, attribuendo tale potere a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di:

  • lavoro,
  • fisco,
  • previdenza.

L’illecito contestato (rapporto di lavoro “in nero”) deve evidenziare i seguenti requisiti:

  • mancanza della comunicazione preventiva di assunzione effettuata dal datore di lavoro;
  • natura subordinata ex art. 2094 cod. civ. del rapporto di lavoro “non comunicato”.

Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxi sanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, in quanto non sussiste la natura subordinata della prestazione. Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro) che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, viene prevista la comunicazione ex art. 23, DPR n. 1124/1965.

Non basta, dunque, la mancata comunicazione del rapporto di lavoro per l’applicazione della maxi sanzione, ma serve che tale rapporto sia di natura subordinata.

Con riferimento all’obbligo di comunicazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale, l’INL ha precisato che la maxi sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, semprechè la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.
Pertanto, occorrerà verificare il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 ovvero la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente.
Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all’accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di verifica.
L’assolvimento di uno o più di tali obblighi, anche in assenza di comunicazione preventiva, comporterà quindi la semplice riqualificazione del rapporto di lavoro con applicazione delle conseguenti sanzioni e recuperi contributivi nonché con la eventuale adozione della diffida accertativa per la tutela della posizione retributiva del lavoratore.
In presenza della comunicazione preventiva, infine, è sempre esclusa l’applicazione della maxi sanzione ricorrendo invece la sola riqualificazione del rapporto.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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