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Al via finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per donne e under 35 anni

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2021, n. 21 è stato pubblicato il Decreto MiSE 4 dicembre 2020, recante “Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”.

La misura denominata “Nuove imprese a tasso zero” è finalizzata a sostenere, nelle fasi di start up e sviluppo, le micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione di giovani fino a 35 anni o donne, su tutto il territorio nazionale, attraverso l’accesso a migliori condizioni di credito nonché l’erogazione di un contributo a fondo perduto (nei limiti delle risorse disponibili).
Le imprese non devono essere sottoposte a procedura concorsuale o in stato di liquidazione e non devono trovarsi nella situazione di aver ricevuto, e successivamente non rimborsato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione UE.

I settori coinvolti sono quelli della:

  • produzione di beni (nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli);
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo (attività della filiera turistico-culturale);
  • servizi per l’innovazione sociale.

 

Il provvedimento in specie – oltre ad introdurre un contributo a fondo perduto, incrementare l’importo dei finanziamenti ed allungare la durata degli stessi da 8 a 10 anni – allarga la platea dei beneficiari alle micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi (anziché da non oltre 12 mesi).

La domanda si presenta solo on-line: è necessario registrarsi ai servizi on-line di Invitalia e poi accedere alla piattaforma web dedicata.
Tutta la procedura è completamente digitale.
L’esito della valutazione viene comunicato mediamente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le disposizioni del decreto 4 dicembre 2020 si applicheranno alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data indicata nel provvedimento di prossima emanazione del DG per gli incentivi alle imprese, che ne stabilirà criteri e modalità di esecuzione.
Fino ad allora si continua a fare riferimento alla normativa vigente, il decreto interministeriale 8 luglio 2015.

Clicca e leggi il Decreto 4 dicembre 2020.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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