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Al via i Piani Formativi monoaziendali di Fondoprofessioni (2-2)

piani formativi monoaziendali

In data 13 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha deliberato la pubblicazione dell’Avviso 07/24 relativo ai piani formativi monoaziendali realizzati dall’Ente attuatore in base alle specifiche esigenze del singolo Studio/Azienda neo-aderente al Fondo.

Le risorse stanziate sono pari ad € 700.000, mentre il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo pari ad € 20.000,00.

La condivisione dei piani formativi con le Parti sociali di Fondoprofessioni segue quanto stabilito dallo specifico Protocollo pubblicato sul sito www.fondoprofessioni.it. Secondo quanto previsto dal Protocollo per i piani formativi monoaziendali, la richiesta di condivisione dovrà essere inviata agli indirizzi mail-PEC pubblicati sul sito del Fondo almeno 15 giorni di calendario prima della scadenza dello Sportello di presentazione, ad eccezione dei casi in cui è presente una RSU o RSA all’interno dell’impresa beneficiaria.

Dovranno essere allegati a tale richiesta la proposta del piano formativo e la bozza di accordo di condivisione (scaricabile dalla piattaforma informatica), utilizzando i modelli pubblicati.

L’Ente attuatore, per conto dell’Ente proponente, dovrà rispettare le seguenti tempistiche, con riferimento alla condivisione con le Parti sociali e alla presentazione dei piani formativi al Fondo:

  • Apertura presentazione piani formativi a Fondoprofessioni: 14 ottobre 2024;
  • Termine invio mail-PEC alle Parti sociali per la condivisione piani formativi: 31 ottobre 2024;
  • Termine presentazione piani formativi a Fondoprofessioni: entro le ore 17 del 15 novembre 2024.

La documentazione da caricare nella piattaforma informatica, per la presentazione del piano formativo a Fondoprofessioni, è la seguente:

  • Domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • Documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;
  • Accordo di condivisione corredato da tutti gli scambi mail-PEC intercorsi con le Parti sociali, con allegata proposta del piano, a comprova dell’avvenuta condivisione;
  • Certificato di attribuzione della partita Iva (per lo Studio professionale) o visura camerale (per l’Azienda) dell’Ente proponente;
  • Schermata del “Cassetto previdenziale” Inps dell’Ente proponente, per attestare lo status di neoaderente a Fondoprofessioni.

In seguito all’approvazione del piano formativo, l’Ente attuatore può procedere con gli adempimenti di gestione.

L’avvio delle attività potrà avvenire previa sottoscrizione della Convenzione, atto che certifica le regole, gli obblighi e le responsabilità dell’Ente proponente e dell’Ente attuatore.

Le attività formative dovranno concludersi entro i 12 mesi dalla data di delibera di approvazione del piano formativo da parte del C.d.A. di Fondoprofessioni, pena la revoca del piano stesso.

E’ facoltà dell’Ente attuatore richiedere, prima della chiusura rendicontativa del piano formativo,

l’erogazione dell’anticipo su conto corrente dell’Ente stesso, per un importo pari al 90% del finanziamento concesso, previa stipula con primari istituti bancari o assicurativi di apposita polizza fideiussoria.

Il Fondo procederà con l’erogazione dell’anticipo indicativamente entro i 60 giorni successivi al ricevimento della polizza, fatto salvo eventuali richieste di appendici o integrazioni, e solo dopo la data di avvio del piano formativo e la conferma della copertura da parte della Banca/Assicurazione stipulatrice.

La rendicontazione a costi standard, contestuale alla rendicontazione dei servizi accessori a costi reali, avviene dopo la conclusione delle attività formative.

 

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Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (2-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Clicca qui per approfondire In data

Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (1-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Clicca qui per approfondire In data

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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