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Al via il finanziamento dei Piani di formazione continua per imprese iscritte a FAPI (2-2)

In data 31 ottobre 2024, il Fondo Formazione Piccole Medie Imprese ha pubblicato l’Avviso n. 5-2024 dal titolo “Finanziamento di Piani di formazione continua per imprese e lavoratori ‘Generalista territoriale’” con cui mira a supportare le imprese ed i lavoratori finanziando interventi di sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’innovazione, del lavoro e dell’occupazione.

 

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

  • Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo. Le aziende che si candidano per la presentazione e gestione dei Piani e dei Progetti rivolti ai propri dipendenti dovranno possedere i necessari requisiti minimi relativi a locali, attrezzature e personale qualificato per l’erogazione della formazione;
  • Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate1 presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie;
  • Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private, gli Istituti di Istruzione Superiore. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario FAPI è il capofila dell’ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano;
  • Enti nazionali indicati nel CCNL di settore (c.d. ENTI CCNL) per la formazione professionale e continua dei lavoratori delle aziende che applicano lo stesso contratto, in qualità di capofila titolare. Sono partner gli enti territoriali formalmente indicati nello stesso CCNL ed accreditati nelle singole regioni per la formazione.

 

L’Azienda, in qualità di beneficiario:

  • può essere titolare e interamente realizzatrice del proprio piano formativo, ossia:
  1. presentare la domanda di contributo e i Progetti in esso contenuti;
  2. gestire direttamente la realizzazione dei Piani e dei Progetti.

In questo caso l’Azienda beneficiaria è titolare del contributo finanziario del Piano; quindi, è responsabile della gestione complessiva (tecnica, didattica e amministrativa)

della realizzazione del Piano e dei Progetti nei confronti del FAPI.

 

In caso di Piano presentato da Consorzi d’impresa, l’azienda beneficiaria può delegare formalmente il Consorzio alla presentazione e attuazione del Piano formativo. Il Consorzio, in caso di attività interna dovrà possedere i seguenti requisiti alternativi:

  1. chiara indicazione all’interno dello Statuto della finalità, tra le altre, formativa a favore delle imprese consorziate;
  2. almeno un’unità operativa nella Regione di pertinenza della formazione;
  3. che almeno il 50% delle imprese del consorzio siano aderenti al Fapi;
  4. un numero di lavoratori, delle aziende aderenti al Fapi, non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi delle aziende consorziate.

I consorzi che intendono gestire ed erogare formazione per dipendenti di aziende non

consorziate (cd. attività esterna) dovranno essere in possesso dell’accreditamento regionale nelle Regioni in cui intendono operare.

Per la presentazione e l’attuazione dei Piani Formativi l’azienda può incaricare formalmente Soggetti terzi purché accreditati presso le Regioni in cui si svolge l’attività formativa o accreditati in Regione ‘confinante’ a quella in cui si svolge la formazione.

 

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo, ex art. 25, legge n. 845/1978.

Nello specifico:

  • Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato;
  • Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
  • Lavoratori/trici assunti con qualifica di apprendista. La partecipazione degli apprendisti ad attività formative riferibili alla formazione tecnico-professionalizzante e di mestiere è consentita senza limitazioni di partecipazione, tranne che per le tipologie di formazione che dovessero rientrare nella sfera esclusiva di competenza e finanziamento delle Regioni;
  • Soci lavoratori di cooperative;

 

La disponibilità finanziaria del presente Avviso per la realizzazione dei Piani formativi ammonta a complessivi € 4.000.000. L’azienda o l’unità produttiva beneficiaria del Piano deve partecipare alla Regione/Macroarea in cui versa i contributi Inps per l’adesione al FAPI. 

I Piani devono essere redatti e trasmessi per via telematica al Fapi tramite l’apposito

applicativo informatizzato disponibile on-line sul sito del Fondo all’indirizzo www.fondopmi.it

La data di presentazione coincide con la data di effettiva e definitiva chiusura della procedura di inserimento on line. Tale data è elemento determinante ai fini dell’ammissibilità alla valutazione.

Per l’accesso all’applicativo informatizzato per la chiusura on-line dei Piani si rimanda

all’articolo “Modalità di accesso al software applicativo”.

I Piani devono obbligatoriamente essere presentati online dal 07/11/2024 ore 10.00 fino al 18/12/2024 ore 11.00.

 

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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