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Al via la formazione finanziata da FAPI per le piccole imprese aderenti (1-2)

Il Fondo FAPI (Fondo Formazione Piccole Medie Imprese) ha pubblicato l’Avviso n. 4/2024 (disponibilità finanziaria pari ad € 1.000.000), con il quale punta a finanziare piani formativi che dimostrano:

  • lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione;
  • la presenza di interventi mirati a salute e sicurezza sul lavoro, tutto a sostegno della competitività dell’impresa e dell’occupazione dei lavoratori.

L’Avviso in specie – che coinvolge imprese di piccole dimensioni (fino a 49 dipendenti) aderenti al FAPI, per azioni di formazione mirate allo sviluppo delle competenze di base, di alta formazione e/o specialistiche dei lavoratori collegati a piani di ri-organizzazione, consolidamento, innovazione aziendale, investimento, e all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e alla sostenibilità aziendale – finanzia due linee:

  • linea A. Nuovissime: dedicata ad aziende di nuova adesione al FAPI (iscritte al Fondo non oltre i 6 mesi dalla presentazione del Piano) – € 500.000
  • linea B. Fidelizzazione: dedicata alle aziende iscritte al FAPI da almeno sei mesi – € 500.000.

 

La finalità dell’Avviso 4/2024 è supportare le imprese ed i lavoratori finanziando interventi formativi di sviluppo delle competenze per il sostegno della competitività e dell’innovazione, del lavoro e dell’occupazione.

Le aziende beneficiarie degli interventi formativi devono risultare iscritte al FAPI al momento della presentazione della domanda di contributo.

L’adesione al FAPI dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione del legale rappresentante dell’azienda beneficiaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si impegna, pena la revoca del contributo, a mantenere l’iscrizione al FAPI per almeno ventiquattro mesi a far data dalla presentazione online del Piano e comunque fino alla chiusura amministrativa in caso si superino i 24 mesi, unitamente alla copia del cassetto previdenziale laddove non presente nell’applicativo online del Fondo.

In assenza della stampa del cassetto previdenziale dovrà essere allegata la stampa del flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all’INPS da cui si evinca chiaramente l’iscrizione al FAPI.

 

 

Possono presentare la domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

  1. imprese o consorzi di imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno ventiquattro mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo;
  2. enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del piano, su incarico formale delle aziende beneficiarie. L’accreditamento dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
  3. P.R. n. 445/2000;
  4. associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private e gli Istituti di Istruzione Superiore.
  5. Il soggetto proponente titolare del contributo finanziario, qualora lo stesso piano sia finanziato dal FAPI, diventa il soggetto attuatore dell’intervento.

 

I destinatari degli interventi formativi sono i lavoratori/trici dipendenti di imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’

art. 25, legge n. 845/1978.

I soggetti beneficiari sono:

  1. lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
  2. lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
  3. lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale; riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
  4. lavoratori assunti con qualifica di apprendista;
  5. soci lavoratori di cooperative;
  6. lavoratori con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro;
  7. i titolari delle microimprese.

 

Ogni piano è presentato al FAPI unitamente ai progetti formativi ad esso riferiti.

Il progetto di formazione è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel piano formativo.

Ciascun progetto di formazione deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi che intende attuare e prevede una durata adeguata alle caratteristiche degli interventi da realizzare.

Eventuali azioni preparatorie e di accompagnamento alle attività formative costituiscono parte integrante del progetto.

 

Consulta l’avviso

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.