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Al via le comunicazioni obbligatorie telematiche per i lavoratori della gig economy

A mente dell’art. 27, comma duodecies, decreto legge n. 152/2021, a decorrere dal 14 aprile 2022 è scattato l’obbligo di comunicazione telematica delle prestazioni che fanno parte della cd. gig economy che si realizzano per il tramite di piattaforme digitali.
Sono definite piattaforme di lavoro digitale i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;
La piattaforma digitale condiziona le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

L’obbligo riguarda le prestazioni di lavoro che si svolgono sotto forma di:

  • lavoro subordinato;
  • collaborazioni coordinate;
  • attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e rientranti nell’art. 67, comma 1, lett. l), DPR n. 917/1986.

La comunicazione di avvio può riguardare una o più prestazioni lavorative, tutte con le medesime informazioni temporali, di ore di lavoro previste e luogo della prestazione.
La trasmissione deve essere effettuata:

  •  in via preventiva per le prestazioni si lavoro subordinato e di collaborazione continuativa;
  • entro il giorno 20 del mese successivo a quello di avvio delle prestazioni di lavoro autonomo.

Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.

Alla procedura telematica di comunicazione si potrà accedere autenticandosi nel portale “servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura “UNI Piattaforme”.
I dati contenuti nel modello “UNI-piattaforme” saranno resi disponibili all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’INPS, all’INAIL, alle Regioni e Provincie Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, anche al Ministero dell’Interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale, che potranno effettuare controlli incrociati.

Clicca qui per saperne di più.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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