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Al via le richieste del contributo a fondo perduto per bar, ristoranti, piscine e catering

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 18 novembre 2022, prot. n. 423342 – ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering previsto dal decreto legge n. 73/2021.

L’aiuto in commento – richiedibile dal 22 novembre e fino al 06 dicembre 2022 – non può essere:

  • erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 56.10 (ristoranti);
  • 56.30 (bar);
  • 93.11.2 (gestione di piscine);
  • 56.21 (catering per eventi);
  • 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).

Per accedere al contributo occorre inoltre che tali attività abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.
Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4832523/provvedimento+n.+423342+del+18.11.22.pdf/eac29aff-c89e-7368-6883-3e69c0b7e051

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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