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Al via lo sgravio contributivo INPS per workers buyout e cooperative (1-2)

L’INPScon Messaggio del 18 luglio 2022, n. 2864 – ha fornito le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 234/2021 in favore delle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 01 gennaio 2022, con operazioni di workers buyout.

Com’è noto, il workers buyout è una operazione eseguita dalle imprese in forma di società cooperativa in cui si associano per la maggior parte lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali, aziende che i titolari trasferiscono in cessione o affitto ai lavoratori medesimi.

Beneficiarie sono le piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, costituite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout).

Per individuare questi lavoratori l’INPS ha istituito il codice di autorizzazione (CA) “8Y”.

L’agevolazione in commento consiste in un esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.

Lo sgravio non si applica alle seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
  • il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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