L’INPS – con Messaggio del 18 luglio 2022, n. 2864 – ha fornito le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 234/2021 in favore delle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 01 gennaio 2022, con operazioni di workers buyout.
I soggetti interessati devono inoltrare una richiesta alla struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, a:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
Tale esonero contributivo – che si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale – non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.
Il beneficio è concesso, nell’ambito del Temporary Framework, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- importo complessivo degli aiuti non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- impresa non già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o, se soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale, che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- concessione entro il 30 giugno 2022.
L’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo in esame, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto indicano, in “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ESWB”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Il recupero dei mesi pregressi da gennaio 2022 può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.